D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - TESTO AGGIORNATO AL 30 OTTOBRE 2018
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CAPO III
Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE I
Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
(commento di giurisprudenza)
Articolo 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (128)
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) (127)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (124)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (125) (127)
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (126)
(124) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e, successivamente, dall'art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(125) Comma così modificato dall'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(126) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(127) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(128) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).
Articolo 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici (129)
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
(129) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).
SEZIONE II
Certificati
Articolo 40 (L) Certificati (130) (133)
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (131) (132)
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (131) (132)
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
(130) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(131) Comma premesso dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
(132) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(133) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).
Articolo 41 (L) Validità dei certificati (135)
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
[2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. (134) ]
(134) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(135) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).
Articolo 42 (R) Certificati di abilitazione (136)
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
(136) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).
SEZIONE III
Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio (140)
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) (137)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) (138)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (139)
(137) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
(138) Comma così sostituito dall’ art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(139) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(140) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (-);
comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);
comma 3: (-);
comma 4: (-);
comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
Art. 43-bis Certificazione e documentazione d’impresa (141)
1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(141) Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
Articolo 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile (142)
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
(142) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 44-bis (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni (143)
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
(143) Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. d), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
SEZIONE IV
Esibizione di documento
Articolo 45 (L-R) Documentazione mediante esibizione (144)
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
(144) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);
comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-).
SEZIONE V
Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
(commento di giurisprudenza)
Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (147)
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (145) bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (146) cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
(145) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
(146) Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
(147) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).
(commento di giurisprudenza)
Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (148)
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
(148) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 4: (-).
Articolo 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive (149)
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
(149) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
Articolo 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione (150)
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
(150) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
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